Luca Lorenzetti

Corte di Cassazione
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Valutazione Professionalità: 7a



La mia storia, le mie idee

.Gent.mi Colleghi,

sono Luca Lorenzetti, candidato nel collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui alla lett. a) del comma 2 dell’art. 23 L. 24 marzo 1958, n. 195.

Sono entrato in magistratura con D.M. 24 febbraio 1997 e ho svolto quasi esclusivamente funzioni di giudice penale di primo grado, in diversi Tribunali di diverse dimensioni (Modica, Siracusa, Catania), come giudice del dibattimento e come G.i.p. (distrettuale al Tribunale di Catania da settembre 2018), fino al mese di settembre 2025 quando sono stato immesso nelle funzioni di consigliere della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, dove mi occupo prevalentemente di reati colposi. Sono stato formatore decentrato della Scuola Superiore della Magistratura per due bienni. Ho conseguito la settima valutazione di professionalità.

Le ragioni della mia candidatura

  1. Mi candido perché il mio nome è stato estratto nel sorteggio effettuato dal Comitato Altra Proposta. Sono da sempre favorevole al sorteggio (cd. temperato) per la selezione dei candidati togati al Consiglio Superiore della Magistratura e sarei stato molto incoerente se non avessi accettato la candidatura. La mia candidatura ha, quindi, come primo fine quello di testimoniare a tutti i Colleghi la bontà del sorteggio quale metodo di selezione dei candidati.
  2. Mi candido perché se non mi fossi candidato, i Colleghi avrebbero potuto votare solo i candidati delle correnti e sarebbe continuato tutto come prima, non sarebbe potuto cambiare niente. Perché le correnti non possono cambiare, è nella natura delle correnti, anche nella più buonista delle valutazioni, favorire i propri iscritti, per la loro stessa esistenza anche culturale. Ed è per questo che il codice etico europeo esclude la formazione di gruppi nei consigli di giustizia.
  3. Mi candido perché, dopo quasi trent’anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali, ritengo di conoscere bene il funzionamento dell’ordinamento giudiziario, di poter svolgere con competenza e assoluta indipendenza le funzioni di consigliere del C.S.M. e di avere qualcosa da dare alle generazioni future, come sarà esplicitato di seguito nella mia proposta e nei temi trattati successivamente.

La mia proposta

La triste vicenda dell’hotel Champagne ha disvelato un sistema di sostanziale occupazione del Consiglio Superiore della Magistratura da parte delle cd. correnti.

Purtroppo, dopo l’indignazione generale, tutto è tornato come prima, se non peggio: la grande spartizione tra le correnti dei posti (direttivi, semidirettivi, consigliere di Corte di cassazione, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, magistrati addetti al ruolo del massimario della Corte di cassazione) e degli incarichi giudiziari locali e nazionali, mai cessata, purtroppo affascina e seduce la maggioranza dei Colleghi, spesso nascondendosi dietro un evanescente “merito”, in realtà prevalentemente correntizio.

Siamo arrivati al punto che alcuni Colleghi mi hanno rappresentato che non presentano domanda per posti semidirettivi perché temono di essere superati da colleghi più giovani e con meno titoli, ma iscritti o comunque sostenuti dalle correnti.

Per questi motivi ritengo che sia necessaria una vera e propria rivoluzione culturale che parta dalla riaffermazione del principio stabilito dall’art. 107, comma 3, Cost., che stabilisce che “I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni”, e che restituisca centralità al concreto esercizio della funzione giurisdizionale, eliminando il carrierismo e le c.d. carriere separate.

Questa rivoluzione culturale riguarda diversi aspetti del lavoro giudiziario, di seguito esposti.

1) Il tema dei rapporti tra i capi degli uffici giudiziari e i Colleghi e la necessità di contenere la gerarchia negli uffici giudiziari, nei limiti strettamente necessari al loro buon funzionamento.

Ciò richiede un diverso modo di concepire e interpretare il ruolo del capo dell’ufficio giudiziario, da intendere non più come capo gerarchico (che intendeva gli altri magistrati dell’ufficio come suoi sottoposti o, più benevolmente, come suoi collaboratori), ma come un Collega che svolge un servizio a favore degli altri Colleghi al fine di realizzare la migliore efficienza dell’Ufficio e di tutelare il benessere dei Colleghi nel luogo di lavoro.

Il contenimento della gerarchia negli uffici giudiziari passa anche inevitabilmente dalla scelta del direttivo, dovendosi a tal fine privilegiare, come preciserò in seguito, il concreto svolgimento del lavoro giudiziario.

2) Il problema degli incarichi semidirettivi.

Sotto questo profilo, ritengo necessario sostituire gli incarichi semidirettivi di primo grado con incarichi di coordinamento a rotazione, biennale non prorogabile, tra coloro che nella sezione hanno conseguito la terza valutazione di professionalità, sia perché gli incarichi semidirettivi hanno costituito la principale causa della degenerazione delle correnti della magistratura sia perché consente la condivisione della organizzazione dell’ufficio, nell’ottica di una magistratura orizzontale e non verticistica in attuazione dell’art. 107, comma 3, Cost.

Nell’attesa di questa riforma, ritengo assolutamente necessario, nella scelta del Collega al quale conferire l’incarico semidirettivo:

a) valorizzare, come prevalenti su tutti gli altri criteri, l’anzianità (non sotto il profilo della mera anzianità di servizio, che deve rimanere residuale, ma) sotto il profilo delle valutazioni positive di professionalità, in quanto indicative del valore e della professionalità del magistrato, e il lavoro giudiziario concretamente svolto, in quanto indicativo delle attitudini a ricoprire quel determinato incarico;

b) affermare la sub valenza, rispetto ai criteri delle valutazioni positive dei professionalità e del lavoro giudiziario concretamente svolto, di tutti gli incarichi giudiziari locali e nazionali (componenti dei Consigli Giudiziari, Magrif, RID, formazione decentrata, STO, ecc.), riaffermando il principio che sono servizi svolti a favore dei Colleghi che non devono comportare riduzione dei carichi di lavoro.

3) La disciplina della dirigenza giudiziaria e il problema della discrezionalità del Consiglio Superiore della Magistratura nella scelta dei direttivi.

Sotto questo profilo, purtroppo è del tutto evidente che, anche dopo l’emanazione del Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, e ancor più dopo le ultime modifiche, si continuano a privilegiare gli iscritti (e simpatizzanti) delle correnti, dando rilevanza sia alla pregressa assunzione di incarichi giudiziari elettivi (consigliere del CSM, componente del Consiglio giudiziario) che, allo stato, sono per lo più inaccessibili senza il consenso correntizio (da qui anche la necessità del sorteggio temperato), a scapito dell’esperienza maturata sul campo nell’organizzare in ufficio il lavoro proprio e degli altri; sia allo svolgimento di incarichi giudiziari locali e nazionali (componenti dei Consigli Giudiziari, Magrif, RID, formazione decentrata, STO, ecc.), le c.d. medagliette distribuite negli uffici giudiziari in base alla forza elettorale delle correnti; sia all’assunzione di incarichi fuori ruolo, anch’essi in massima parte gestiti dalle correnti.

Il crollo verticale delle domande deriva proprio dal fatto che i Colleghi si rendono conto che le correnti – che hanno, di fatto, occupato il Consiglio Superiore della Magistratura – si spartiscono gli incarichi direttivi, spesso con pratiche definite all’unanimità, unanimità che ovviamente costituisce il sigillo dell’accordo raggiunto prima e fuori del Consiglio Superiore della Magistratura (hotel Champagne e altri luoghi allo stato non ancora noti).

Difatti, le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura appaiono ritagliate sul profilo del candidato che l’accordo delle correnti ha deciso di far prevalere.

È quindi necessario che il Consiglio Superiore della Magistratura autolimiti la propria discrezionalità nella scelta dei dirigenti, mediante l’emanazione di criteri certi e chiari, con attribuzione di un punteggio per ciascun criterio, in modo che il candidato all’incarico sappia sin dall’inizio qual è il suo punteggio.

A tal fine è, tra l’altro, necessario:

a) valorizzare le valutazioni positive di professionalità, stabilendo la prevalenza delle stesse sugli altri criteri;

b) stabilire la prevalenza del lavoro giudiziario sugli incarichi fuori ruolo, sempre e in ogni caso;

c) escludere la rilevanza di tutti gli incarichi giudiziari locali e nazionali (componenti dei Consigli Giudiziari, Magrif, RID, formazione decentrata, STO, ecc.);

d) disciplinare in modo rigoroso l’assegnazione delle “deleghe” da parte dei dirigenti;

e) assegnare un punteggio diversificato per chi ha svolto funzioni direttive legittimamente (ad esempio, pari a 1), per chi ha svolto funzioni direttive ma poi la delibera è stata annullata ed è stato nominato altro candidato (nell’esempio, 0,5) e per chi ha svolto solo funzioni di supplenza (nell’esempio, 0,20).

Infine, va considerata anche la necessità di un controllo dei direttivi che non sia effettuato solo in occasione della conferma, ma possa intervenire in ogni momento dell’incarico laddove emergano evidenti criticità.

4) L’organizzazione degli uffici giudiziari e dei carichi di lavoro

Da quanto sopra detto ritengo sia chiaro che solo una rivoluzione culturale, che parta dalla riaffermazione del principio stabilito dall’art. 107, comma 3, Cost. e dalla concezione del capo dell’ufficio come un Collega che svolge un servizio a favore degli altri Colleghi al fine di realizzare la migliore efficienza dell’Ufficio e di tutelare il benessere dei Colleghi nel luogo di lavoro, può consentire di realizzare un equilibrio da produttività, qualità dei provvedimenti e condizioni di lavoro dei magistrati.

Qui viene in rilievo il problema dei c.d. carichi esigibili.

Sotto questo profilo, va detto chiaramente che i carichi esigibili vanno determinati in modo rigoroso, come avviene per le magistrature amministrative, considerando la produttività media nazionale dei magistrati e tenendo conto sia del tipo di ufficio sia delle dimensioni dell’ufficio.

Vi è qui la necessità di arginare la deriva produttivistica, favorendo l’innalzamento del livello qualitativo dei provvedimenti e con esso il prestigio della giurisdizione, e di salvaguardare il benessere dei Colleghi.

Solo una diversa concezione del capo dell’ufficio può consentire di evitare la tentazione dei capi degli uffici giudiziari di presentare la riduzione delle pendenze come un proprio successo personale, quando, soprattutto nei Tribunali e nelle Corti appello, sono soprattutto merito da riconoscere ai magistrati dell’ufficio.

Vi è, poi, l’ulteriore profilo che deriva dagli sforzi profusi per il raggiungimento dei risultati previsti dal PNRR. Sotto questo profilo, occorre riaffermare con forza che i risultati raggiunti grazie agli sforzi profusi per la riduzione delle pendenze non possono essere presi come punto di partenza per la determinazione dei carichi esigibili.

Una diversa concezione del capo dell’ufficio finirà evidentemente per schiacciare il lavoro del magistrato tra gerarchia e deriva produttivistica.

Va poi valorizzato il ruolo che deve svolgere l’ufficio per il processo, nella sua funzione di ausilio al lavoro del singolo magistrato e non solo dell’ufficio nel suo complesso.

5) Il cd. bagno di giurisdizione

È necessario prevedere l’obbligo di esercizio delle funzioni giudiziarie per un certo periodo di tempo, dopo l’incarico direttivo o semidirettivo, per poter acquisire la legittimazione alla partecipazione ad ulteriori posti direttivi e semidirettivi e ciò a prescindere dal fatto che l’incarico sia stato ultimato del tutto o solo in parte (atteso che oggi avviene spesso che si passi ad altro incarico direttivo o semidirettivo dopo cinque o sei anni del primo incarico).

È questo il cd. “bagno di giurisdizione” che meglio dovrebbe essere definito come “bagno di umiltà”, in quanto serve a ricordare non solo che siamo stati assunti per svolgere il lavoro giudiziario, ma anche che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni.

Indipendenza della Magistratura

ruolo del C.S.M. nella difesa dei Colleghi

Il Consiglio Superiore della Magistratura deve essere il primo baluardo della indipendenza della magistratura.

L’indipendenza del magistrato deve essere difesa sia dagli attacchi esterni sia dai condizionamenti interni, anche per preservarne la sua serenità.

Sotto il profilo degli attacchi esterni, assistiamo, quasi quotidianamente, ad aggressioni mediatiche e a ingerenze del potere politico sul lavoro dei magistrati.

Gli attacchi ai magistrati provenienti dal potere politico hanno assunto forme sia genericamente denigratorie sia più spesso chiaramente intimidatorie in quanto accompagnate dalla sollecitazione del Ministro della giustizia ad eseguire ispezioni ministeriali, evidentemente finalizzate all’attivazione di procedimenti disciplinari.

Qui occorre procedere in tre modi.

Anzitutto, con le c.d. pratiche a tutela che devono essere attivate tempestivamente e non ad intermittenza ossia per tutti i magistrati e non solo per gli appartenenti alle correnti.

Poi con la tutela del magistrato dal disciplinare attivato per motivi di interpretazione delle norme.

Infine, con la predisposizione, presso ogni ufficio giudiziario, di un apposito ufficio che curi le comunicazioni istituzionali, come avviene nella Corte di cassazione, al fine di veicolare nell’opinione pubblica la corretta informazione, e che, diffondendo prima e spiegando, nei limiti strettamente possibili, la decisione, contribuisca ad allentare la pressione dei mass media.

Quanto ai condizionamenti interni, non possiamo nascondere che i tentativi più subdoli di condizionamento avvengono dall’interno della magistratura e soprattutto dalle correnti che condizionano la vita lavorativa dei magistrati in tutti i profili che attengono alla carriera ed alla vita professionale e quindi non solo nella distribuzione delle nomine, come emerso dalle note vicende dell’hotel Champagne, ma anche nell’ambito disciplinare (ormai si dà per scontato che i posti nella relativa sezione si debbano distribuire fra le correnti in proporzione al rispettivo successo elettorale), in quello delle valutazioni di professionalità ed anche nell’assegnazione degli incarichi fuori ruolo, favorendo i propri iscritti. Tutto ciò, evidentemente, nell’ottica della ricerca del consenso elettorale per il proprio gruppo, e quindi del rafforzamento del gruppo, che necessariamente comporta il “saldo” del “debito di riconoscenza” che ogni consigliere di corrente porta oggettivamente con sé per essere stato eletto, con la inevitabile penalizzazione dei colleghi estranei al mondo delle correnti.

Trasparenza e comunicazione

Il Consiglio Superiore della Magistratura deve essere la casa di vetro dei magistrati.

A tal fine deve essere eliminata la mediazione delle correnti: il rapporto tra il C.S.M. e i magistrati deve essere diretto, immediato, chiaro, trasparente.

In generale, i magistrati devono essere informati subito di tutte le delibere, con indicazione dei voti dati dai singoli consiglieri.

In particolare, poi, deve essere istituito un canale ufficiale diretto tramite WhatsApp che consenta al singolo magistrato di chiedere notizie dei procedimenti che lo riguardano personalmente.

Le informazioni sugli esiti delle Commissioni e sulle delibere del Plenum del C.S.M. devono essere fornite subito dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche al fine di evitare che gli appartenenti al cerchio magico delle correnti le forniscano prima (pratica, questa, che dovrebbe essere sanzionata disciplinarmente perché nasce da una indebita fuga di notizie).

Mobilità dei magistrati

Va sul punto affermato con estrema chiarezza che il diritto del magistrato al trasferimento, quando abbia maturato il periodo obbligatorio di permanenza nell’ufficio, non può essere limitato in alcun modo.

Le esigenze di copertura dei posti vacanti dei Tribunali, delle Corti di appello e delle Procure devono essere soddisfatte attraverso le procedure concorsuali che devono essere tempestivamente iniziate e velocemente espletate.

Il ritardo nell’avvio e nell’espletamento delle procedure concorsuali comporta responsabilità politica del Ministro della giustizia, che, laddove si verifichi, deve essere tempestivamente denunciata dal Consiglio Superiore della Magistratura (dandosi peraltro atto che l’attuale Ministro della giustizia ha tempestivamente iniziato ed espletato le procedure concorsuali).

Le bizantine regole escogitate dal Consiglio Superiore della Magistratura, con individuazione delle percentuali di scopertura, non sono espressione di vera cultura istituzionale, ma solo derivato di una concezione verticistica di gestione della magistratura.

Deve, infine, essere ribadito, per quanto ovvio, che nessun ulteriore carico di lavoro può essere assegnato ai magistrati che restano negli uffici rimasti scoperti a causa dell’omesso tempestivo avvio ed espletamento delle procedure concorsuali.

La Scuola Superiore della Magistratura

Le nomine dei componenti del Comitato Direttivo della Consiglio Superiore della Magistratura devono essere effettuate secondo criteri di merito e non sulla base di appartenenze correntizie o di aree culturali.

Deve essere rispettata l’autonomia della Scuola Superiore della Magistratura.

È necessario, tuttavia, che il Consiglio Superiore della Magistratura chieda alla Scuola Superiore della Magistratura quali siano gli algoritmi utilizzati per l’ammissione ai corsi della SSM, al fine di evitare anche in questo ambito degenerazioni correntizie.

Valutazioni di professionalità

Su questo tema occorre procedere con le dovute cautele

L’attuale sistema delle valutazioni di professionalità è sulla strada giusta.

La nuova disciplina rappresenta certamente un notevole miglioramento rispetto al passato, in cui i capi degli uffici, nei loro pareri, si profondevano, ovviamente per gli iscritti alla loro corrente e i loro prediletti, in giudizi, aggettivi e lodi, talvolta addirittura esilaranti, fino al medaglione finale.

Chi critica l’attuale sistema, denunciando la ritenuta semplicistica valutazione a crocette, dimentica anche che la valutazione di professionalità deve essere finalizzata alla verifica della professionalità del magistrato sotto i profili di indipendenza, imparzialità, equilibrio (cd. prerequisiti) e di capacità, laboriosità, diligenza e impegno, e alla mancanza di criticità al riguardo, e non deve essere trasformata nella valutazione richiesta ai fini degli incarichi direttivi e semidirettivi.

L’attuale sistema tutela il magistrato che non fa parte delle correnti e può essere migliorato solo per consentire l’inserimento di dati realmente oggettivi di cui è bene tenere traccia nel curriculum del magistrato.

Incarichi fuori ruolo e autorizzazione ad incarichi extragiudiziari

Deve essere istituito un ruolo dei magistrati disponibili allo svolgimento di incarichi fuori ruolo, presso il Consiglio Superiore della Magistratura, accessibile a tutti e al quale debbano rivolgersi le diverse Istituzioni.

Quanto agli incarichi extragiudiziari, ritengo debba essere liberalizzata, e assoggettata a mera comunicazione, le attività di insegnamento a vario titolo (corsi, lezioni, tutoraggio, ecc.) trattandosi di attività che, anche quando non siano a titolo gratuito, sono retribuite con compensi modesti ( e di fatto sempre autorizzate dal C.S.M.).

Il benessere del magistrato

Sotto questo profilo, oltre quanto detto sui carichi esigibili e sulla mobilità, occorre pretendere sul piano legislativo una disciplina della assenza dal lavoro del magistrato che sia equiparata a quella di tutti gli altri comparti del pubblico impiego, essendo in particolare inaccettabile ogni decurtazione economica connessa al primo giorno di assenza.

Circolari del Consiglio Superiore della Magistratura

Sul punto va detto, anzitutto, che il Consiglio Superiore della Magistratura deve adottare, nei limiti in cui gli è consentito essendo un organo (non costituzionale, ma) a rilevanza costituzionale, regole poche, chiare e certe in tutti gli ambiti in cui è competente il Consiglio Superiore della Magistratura.

Occorre, inoltre, prevedere che le circolari, ma anche le delibere e le risposte a quesiti, nella parte dispositiva non possano rinviare a quanto detto in parte motiva e debbano altresì redigere una sorta di abstract che riassuma i punti essenziali delle circolare, delle delibere e delle risposte a quesiti.

Occorre, infine, rendere più semplice il reperimento delle circolari, delle delibere e delle risposte a quesiti, mediante una sorta di codificazione con riferimento ai temi più importanti.

L’uso dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo e la tentazione di utilizzarlo è fortissima in tutti i campi del sapere umano.

È tuttavia uno strumento da utilizzare nel modo più sicuro possibile e, tal fine, devono essere chiari a tutti i Colleghi gli ambiti di utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Sul punto vanno richiamate le “Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia” approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura con Delibera plenaria dell’ 8.10.2025.

In estrema sintesi, ritengo che l’intelligenza artificiale possa servire a fornire velocemente un apporto al lavoro del singolo magistrato, dunque a organizzare e a velocizzare il lavoro, anche un apporto di orientamento e di ricerca normativa.

Deve escludersi, però, la sostituzione del giudice con l’adozione o anche solo la predisposizione autonoma di provvedimenti giurisdizionali.

L’interpretazione delle norme, la valutazione delle prove e la formazione del convincimento o della decisione restano attività riservate esclusivamente e strettamente ai magistrati.

Anche la ricostruzione del fatto, qualora effettuata con l’uso di intelligenza artificiale, deve essere scrupolosamente controllata dal Giudice, in quanto necessaria premessa della successiva valutazione in diritto (si pensi alla sintetizzazione di atti effettuata dall’intelligenza artificiale, che potrebbe, in ipotesi, anche solo trascurare aspetti decisivi ai fini della decisione).

Peraltro, occorre ricordare che le Raccomandazioni citate affermano che « In questa fase, dunque, e fino all’introduzione di sistemi conformi al regolamento europeo, deve essere escluso l’utilizzo non autorizzato di sistemi di IA nell’attività giudiziaria in senso stretto», dovendosi peraltro escludere l’immissione di dati sensibili di atti processuali su dispositivi di IA generalista. In particolare, «nei sistemi IA non vanno immessi dati sensibili, riservati o soggetti a segreto investigativo, anche in forma indiretta. È importante, in particolare, considerare il rischio di reidentificazione dei dati, ancorché anonimizzati o pseudonimizzati, ad opera dell’IA attraverso l’incrocio di dataset. Occorre, in ogni caso, immettere nei sistemi di IA solo le informazioni necessarie».

Non solo, ma anche la giurisprudenza indicata dall’intelligenza artificiale deve essere attentamente verificata e controllata dal Giudice, accertando la sua reale esistenza.

Da qui la necessità della formazione anche deontologica del magistrato sull’utilizzo della intelligenza artificiale, al fine di evitare l’avvio di procedimenti disciplinari.

Siracusa, 14 ottobre 2026

Luca Lorenzetti


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Perché hai scelto di accettare la candidatura per sorteggio al CSM?

Ho accettato la candidatura perché da sempre favorevole al sorteggio. Essendo stato estratto, rifiutare sarebbe stato incoerente con ciò che sostengo. La mia candidatura vuole quindi essere anche una testimonianza concreta della validità di questo metodo.


Qual è il primo cambiamento che ritieni necessario nel CSM?

Il primo cambiamento necessario è spezzare il peso delle correnti nelle scelte del CSM, introducendo il sorteggio per la selezione dei candidati togati.


Cosa significa per te essere indipendente dalle logiche correntizie?

Significa poter assumere decisioni senza appartenenze, condizionamenti o logiche di gruppo, valutando persone e incarichi sulla base di criteri chiari, oggettivi e verificabili. L’indipendenza, passa dalla centralità del lavoro giudiziario e dalla libertà rispetto ai meccanismi correntizi.

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